1. Lo Stato promuove l'istituzione di consultori familiari a tutela e a sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva.
2. I consultori familiari esercitano le loro funzioni nei seguenti settori:
a) educativo;
b) giuridico;
c) della consulenza psicologica;
d) sanitario.
3. I consultori familiari sono un servizio di base, pubblico e gratuito e fanno parte del complesso dei servizi garantiti dal Ministero della salute e dal Ministero della solidarietà sociale.
4. I consultori familiari sono distinti in:
a) consultori gestiti da comuni, loro consorzi o da enti pubblici;
b) consultori promossi o gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), quali istituzioni sociali a fini pubblici;
c) consultori facenti capo a strutture private lucrative.
5. I consultori familiari possono ottenere il riconoscimento e l'accreditamento in base alla legislazione vigente in materia.
6. Lo Stato riconosce il ruolo e l'importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, dell'associazionismo familiare e