Art. 1.
(Istituzione del servizio dei consultori familiari).

      1. Lo Stato promuove l'istituzione di consultori familiari a tutela e a sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva.
      2. I consultori familiari esercitano le loro funzioni nei seguenti settori:

          a) educativo;

          b) giuridico;

          c) della consulenza psicologica;

          d) sanitario.

      3. I consultori familiari sono un servizio di base, pubblico e gratuito e fanno parte del complesso dei servizi garantiti dal Ministero della salute e dal Ministero della solidarietà sociale.
      4. I consultori familiari sono distinti in:

          a) consultori gestiti da comuni, loro consorzi o da enti pubblici;

          b) consultori promossi o gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), quali istituzioni sociali a fini pubblici;

          c) consultori facenti capo a strutture private lucrative.

      5. I consultori familiari possono ottenere il riconoscimento e l'accreditamento in base alla legislazione vigente in materia.
      6. Lo Stato riconosce il ruolo e l'importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, dell'associazionismo familiare e

 

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femminile, della cooperazione sociale e degli enti non profit e profit operanti nei settori di cui al comma 2.